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LE ISTITUZIONI
Il Consiglio Grande e Generale - Parlamento
Il Consiglio Grande e Generale è costituito da 60 consiglieri che restano in carica per un massimo di cinque anni e che vengono eletti dal popolo per mezzo del suffragio universale diretto.
Il Consiglio si divide in cinque Commissioni Permanenti di 15 membri , che hanno il compito di proporre e discutere le leggi che verranno poi sottoposte alla ulteriore discussione plenaria nel Consiglio. Le Commissioni si occupano rispettivamente di Affari Istituzionali, Affari Esteri, Finanze, Previdenza e Sicurezza Sociale, Giustizia.
Fra le molte prerogative del Consiglio vi è anche quella di eleggere i due Capitani Reggenti, che restano in carica per un periodo non superiore ai sei mesi, sono dotati di potere costituzionale complesso, vale a dire possono esercitare funzioni in tutti i poteri dello stato, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di funzioni puramente simboliche. Essi rappresentano principalmente un organo costituzionale super partes con il compito affatto trascurabile di preservare l' equilibrio fra gli altri organi. Non è un caso che i Capitani Reggenti siano due: anche fra di loro, infatti, essi hanno il compito di vigilare l' uno l' operato dell' altro, in modo da garantire la piena trasparenza nella gestione del potere che detengono.
Il Congresso di Stato
Al Congresso di Stato è affidato il potere esecutivo. E' costituito da dieci Segretari di Stato eletti dal Consiglio Grande e Generale tra i propri membri. I Segretari di Stato possono restare in carica per un massimo di dieci anni consecutivi al termine dei quali dovranno essere trascorsi cinque anni per l' affidamento di un nuovo mandato.
Il Congresso è presieduto dai Capitani Reggenti che qui svolgono unicamente funzione di coordinamento e collegamento con l' organo legislativo.
Il ruolo di primo ministro è stato affidato nel corso del tempo al Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
Il Consiglio dei XII
A questo organo viene affidato il potere giudiziario. Anche in questo caso l' elezione dei membri spetta al Consiglio Grande e Generale e la durata del mandato coincide in questo caso con quella della legislatura.
Il Consiglio dei XII funge da Corte d' Appello di Terzo Grado.
Attualmente è in via di definizione il nuovo ordinamento giudiziario della repubblica. Pertanto, le competenze del detto Consiglio sono affidate provvisoriamente al Collegio dei Garanti.
Il Referendum
A San Marino non è considerato un mezzo per così dire occasionale con il quale chiedere un intervento diretto del popolo in materia legislativa. I cittadini al contrario, vengono interpellati spesso e su diverse questioni.
Esistono tre tipi di referendum: quello abrogativo, quello propositivo e quello confermativo.
Il Referendum Abrogativo chiede ai cittadini di approvare una nuova legge. Nel caso in cui la proposta venga respinta essa potrà essere riproposta soltanto dopo tre anni da quella data.
Il Referendum Propositivo viene presentato prima ancora che la legge sia stata discussa dagli organi competenti, così che ai cittadini possa essere offerta la possibilità di delineare, oltre che approvare, una nuova legge. Il Consiglio di Stato avrà poi sei mesi di tempo per redigere la nuova legge, tenendo in considerazione i risultati del referendum.
Il Referendum Confermativo subordina,infine, l' entrata in vigore di una nuova legge al consenso popolare. Se il consenso è sancito dal voto pubblico allora la Reggenza dichiara efficace la legge; in caso contrario la legge si considera decaduta.
L' Istanza d' Arengo
Attraverso questo istituto i cittadini possono presentare richieste di interesse pubblico che saranno poi esaminate dalla Reggenza e dagli organi che essa presiede.
Le richieste possono essere presentate in due date precise, che coincidono proprio con l' elezione dei Capitani Reggenti: il 1° Ottobre e il 1° Aprile di ogni anno. |
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